L'operazione è realizzabile solo con i debiti periodici successivi
L’utilizzo in compensazione verticale di un credito Iva annuale è possibile solo con debiti periodici successivi.
E’, in estrema sintesi, quanto stabilito dalla pronuncia n. 31309/2023 della Corte di cassazione con cui i giudici di legittimità hanno evidenziato alcune questioni relative all’utilizzo dei crediti Iva. La decisione ha in parte effettuato una ricognizione delle attuali regole, in parte fornito dei criteri applicativi.
Ricognizione delle attuali norme.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come vi siano specifiche norme che prevedono limiti all’utilizzo dei crediti Iva in compensazione con altre imposte. Allo stato attuale, è stabilito che il credito Iva annuale possa essere compensato con altre imposte (c.d. “compensazione orizzontale”), fino a due milioni di euro per anno d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 modificato dall’articolo 1, comma 72, legge n. 234/2021).
Il limite dei due milioni di euro è da riferirsi all’anno in cui sono effettuate le compensazioni, a prescindere dall’anno di maturazione del credito utilizzato.
Per quanto riguarda i crediti Iva infrannuali è da tenere presente che anche per essi il limite si riferisce all’anno di utilizzo e non a quello di maturazione.
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