Compensazione crediti. Dal 1° luglio le nuove regole

Al via la nuova procedura di compensazione dei crediti

A decorrere dal 1° luglio sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla compensazione dei crediti e, più nello specifico dei crediti previdenziali.

Innanzitutto, si ricorda che esistono due tipologie di compensazione di crediti: verticale e orizzontale.

Ricordiamo che la compensazione verticale consiste nella compensazione di debiti e crediti relativi alla medesima imposta, mentre quella orizzontale consente di compensare debiti e crediti di diversa natura impositiva (es. compensazione di debiti Inps con crediti risultati da dichiarazione Iva).

Con riferimento alla compensazione orizzontale si precisa quanto segue:

  • deve essere effettuata esclusivamente mediante modello F24;
  • il modello F24 deve essere presentato anche qualora il saldo risulti a zero;
  • il saldo finale del modello F24 non può mai essere a zero.

Una prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio n. 213/2023, consiste nell’utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche in caso di compensazione di crediti maturati nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail, anche qualora il modello F24 presenti un saldo a debito.

L’estensione sopra descritta anche ai crediti Inps e Inail è finalizzata a consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione della delega di pagamento contenente compensazioni che presentano profili di rischio, per poter controllare il corretto utilizzo del credito.

Dal 1° luglio 2024 è, inoltre, vietata la compensazione tramite modello F24 per i contribuenti con somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100.000 euro. Tuttavia, il divieto non opera nei seguenti casi:

  • piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza;
  • sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
  • crediti di natura previdenziale ed assicurativa.

Restano, invece, escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata Inps.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail, invece, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Il Legislatore ha espressamente previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, di tali disposizioni e le modalità operative debbano essere definite mediante appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e Inail.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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