Combustibili alternativi al gas naturale: disposizioni normative

Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi al gas naturale contenute nel DL "Aiuti Quater".

Vi informiamo che, con 164 voti favorevoli, 127 voti contrari e 3 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto-legge n. 176 del 2022 (c.d. DL” Aiuti quater”), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico.

Per quanto riguarda le misure in materia di ambientale, si riporta quanto dispone l’articolo 4-bis, recante disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi, tematica sostenuta con forza da Confindustria, come vi avevamo anticipato qui.

Le tempistiche

Fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

La procedura

I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all’autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell’AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi.

Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale ove prevista e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile scelto, salvo l’autorità competente non adotti un provvedimento di diniego motivato entro il medesimo termine. L’autorità può assumere determinazioni in via di autotutela ai fini della revoca del provvedimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, oppure ai fini dell’annullamento d’ufficio del provvedimento, se illegittimo e sussistendone le ragioni di interesse pubblico.

Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione.

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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