Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto ministeriale del 20 ottobre 2022 che disciplina i criteri e le modalità di fruizione, a decorrere dall'anno 2022, dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere.
La legge 5 novembre 2021, n. 162 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.
Il decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, di attuazione della predetta disposizione, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri, per i quali occorrerà presentare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni rese disponibili a breve dal medesimo Istituto.
Soggetti beneficiari
Aziende private, con esclusioni delle pubbliche amministrazioni.
Presentazione delle domande
Le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi dell’azienda;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Misura dello sgravio
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.