Nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio scorso è stato pubblicato il decreto interministeriale del 29 aprile 2022, recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”.
Il decreto prevede che, ai fini dell’ottenimento della certificazione di genere, i parametri minimi per il conseguimento della stessa siano quelli di cui alla Prassi di Riferimento Uni/Pdr 125:2022 (allegata), pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere» che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.
Provvedono al rilascio della certificazione di genere alle imprese, in conformità alla Uni (PdR 125:2022), gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
Il certificato per l’accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alle normi internazionali in materia (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).
Il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e ai consiglieri territoriali e regionali di parità, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/Pdr 125:2022 al fine di permettere loro di verificare il rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione di genere.
Il decreto affida, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità la rilevazione di “anomalie” o “criticità” sulla base dell’informativa aziendale, dovuta dal datore di lavoro in ragione delle risultanze dell’audit interno per il possesso della certificazione di genere, e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006.
Le r.s.a. e i consiglieri di parità potranno segnalare tali “anomalie” all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione tali anomalie, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a 120 giorni, per la rimozione delle stesse.