Calamità naturali. Gli indennizzi percepiti dopo anni dall’evento entrano nel reddito

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la risposta n. 80 del 18 gennaio, il principio di tassazione in caso di redditi da calamità naturali

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di un’azienda colpita dall’Alluvione del 2015 chiarisce che il contributo ricevuto dalla Regione, percepito in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento calamitoso, che ha danneggiato impianti, magazzini e uffici di una società, in mancanza di una norma che ne disponga l’esenzione o la non concorrenza a reddito, rileva ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap per l’intero importo.

La società, però, potrà fruire della rateizzazione, qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal Tuir (articolo 86, comma 4).

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 80 del 18 gennaio 2023, nella quale non concorda con la soluzione prospettata dall’istante, che ritiene di non essere tenuto a tassare la somma ricevuta.

In particolare nell’interpello, la società fa presente che, nel 2015, il proprio stabilimento produttivo è stato gravemente danneggiato da un’esondazione del fiume attiguo. Per tale motivo ha beneficiato di un contributo della Regione, iscritto nel bilancio d’esercizio 2021, in quanto in tale periodo sarebbe maturata “’la ragionevole certezza della sua percezione”.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate chiarisce la propria interpretazione nella risposta n. 80.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

E-mail: f.zamparelli@confindustria.benevento.it
Tel: 0824/50120 int. 2 - 338 8039418