L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo
Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024, prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.
Il MIMIT, ha chiarito che nel caso di modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.
A tal riguardo, viene precisato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).