Bonus per l’acquisto di case in classe energetica A e B

Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR, applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Questa la misura, approvata nell’ambito della discussione del Disegno di Legge di Bilancio 2023, ora in discussione presso l’aula della Camera.

Il Provvedimento deve essere approvato, in via definitiva, dal Senato e la disposizione entrerà in vigore dopo la pubblicazione in G.U., attesa entro il prossimo 31/12/2022.

Beneficio

Viene quindi riproposta, per i rogiti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite.

Infatti, l’agevolazione era stata a suo tempo introdotta dalla legge di Stabilità 2016, e si è resa applicabile limitatamente agli acquisti di abitazioni energetiche effettuati nel biennio 2016-2017.

Tuttavia, rispetto alla disciplina previgente, l’ambito soggettivo della disposizione viene, ora, esteso, riconoscendo la suddetta detrazione anche alle abitazioni vendute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR immobiliari.

Restano, invece, invariate rispetto al passato le modalità di fruizione del beneficio fiscale, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Non vengono, infatti, previste le possibilità alternative di utilizzo dell’agevolazione, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Si devono intendere confermati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a suo tempo forniti sul tema, tra i quali:

  • la detrazione del 50% dell’IVA può operare per l’acquisto, non solo di abitazioni di nuova costruzione cedute dalle “imprese costruttrici”, ma anche di quelle incisivamente recuperate, cedute dalle “imprese ristrutturatrici”, sempreché siano in classe energetica A o B (cfr. C.M. 20/E/2016);
  • deve trattarsi di un immobile a destinazione residenziale in classe A o B, senza ulteriori requisiti: può quindi essere sia un’“abitazione principale”, sia una seconda casa, ovvero un’abitazione di lusso (cfr. C.M. 20/E/2016);
  • il beneficio fiscale è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati, eseguiti da imprese costruttrici/ristrutturatrici e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (cfr. art.16-bis, co.3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR – cfr. C.M. 20/E/2016);
  • l’acquisto dall’impresa costruttrice deve riguardare un immobile “nuovo”, ovvero venduto direttamente dall’impresa, senza che sia intervenuto un acquisto intermedio (cfr. C.M. 12/E/2016);
  • ai fini della detrazione IRPEF, rileva il momento di pagamento dell’IVA, secondo il “principio di cassa” (cfr. C.M. 12/E/2016).

Anche se la detrazione è fissata al 50% ed opera solo per gli acquisti effettuati nel 2023, si tratta, comunque, di un importante segnale di attenzione per il settore, presso le competenti Sedi istituzionali, nel delineare strumenti di politica fiscale per lo sviluppo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Gargano

Nicola GarganoResponsabile ANCE Benevento

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