Bonus carburante: profili contributivi

Pubblicata in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023 la legge 23/2023 di conversione del Decreto Carburanti.

Tra le novità, il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza sui prezzi, la previsione di specifiche agevolazioni in materia di accise e il “bonus carburante”.

In particolare rispetto a quest’ultimo aspetto, ricordiamo che il DL 5/2023 ha riproposto, per l’intero anno d’imposta 2023, l’esenzione fiscale fino a € 200 sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti.

La misura inizialmente prevedeva l’esenzione sia fiscale che contributiva dei buoni ceduti, mutuando l’analogo bonus previsto nel 2022 (art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022).

Assoggettabilità contributiva del bonus

Nella sua versione definitiva la legge prevede che l’importo del bonus partecipa all’imponibile contributivo con la conseguenza che sul bonus carburanti sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno versare la propria quota di contributi previdenziali, alla stregua di quanto avviene sulla retribuzione ordinariamente corrisposta.

Non mutano invece i requisiti e le condizioni inizialmente previste che si possono riepilogare come segue:

  • l’ambito soggettivo è riferito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel settore privato, individuato, per esclusione, nella Circ. AE giugno 2016 n. 28/E. Sono escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs 165/2001, mentre rientrano tra i beneficiari i lavoratori degli enti pubblici economici, dei soggetti che non svolgono un’attività commerciale (per esempio i liberi professionisti) e i lavoratori autonomi (Circ. AE n. 27/E/2022). Tra i lavoratori potenziali beneficiari della disposizione si annoverano i lavoratori a tempo pieno ma anche quelli a tempo parziale, quelli a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti, i lavoratori intermittenti ed altre forme di lavoro flessibile, purché si tratti di lavoro subordinato. Non rientrano nel campo dell’agevolazione i soggetti con altre tipologie di rapporto come, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori;
  • è possibile erogare buoni benzina o titoli analoghi, in formato sia cartaceo che elettronico, inoltre il beneficio si applica anche ai buoni o ai titoli similari destinati alla ricarica di veicoli elettrici;
  • i buoni possono essere distribuiti entro il 12 gennaio 2024, in ossequio al principio di cassa allargato, ma i dipendenti potranno utilizzarli anche successivamente poiché il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore;
  • l’erogazione dei buoni per un ammontare superiore al limite di € 200 comporta la tassazione dell’intero valore e non soltanto della quota eccedente;
  • la concessione dei buoni non è un obbligo per il datore di lavoro che può scegliere volontariamente di erogarli, anche ad personam;
  • il costo di acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (art. 95 TUIR) in quanto l’erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro (principio di inerenza).

Va precisato che il beneficio in parola si affianca al limite generalmente previsto per i fringe benefits pari a € 258,23.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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