Con la circolare 27 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa l'erogazione del bonus carburante di 200 euro.
Come noto, il D.L. n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina), convertito con modifiche in l. n. 51/2022, ha previsto come misura per contrastare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi del carburante a seguito del conflitto russo – ucraino, la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, co, 3, TUIR.
L’Agenzia precisa che il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di 258,23 euro.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi. Compresi eventuali ulteriori buoni benzina.
Inoltre, il bonus può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e come elemento sostitutivo del premio di risultato in denaro.
LAVORATORI BENEFICIARI
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il buono può essere riconosciuto:
– a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
– senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.
DEDUCIBILITA’ IN CAPO ALL’AZIENDA
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.