Con la circolare 73 del 24 giugno 2022 l’INPS ha confermato e integrato le prime istruzioni fornite con il messaggio 2397 del 13 giugno e con il messaggio 2505 del 21 giugno 2022.
Facendo seguito alla nostra news dello scorso 24 giugno, pubblichiamo gli ulteriori aggiornamenti dell’INPS sull’erogazione del bonus 200 euro previsto dal cd. DL Aiuti.
- Circolare n. 73 del 24 giugno 2022
La circolare 73 del 24 giugno precisa che possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la circolare 73 fornisce un importante chiarimento: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto dall’art. 32 del decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma è in via residuale a domanda solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
La circolare n. 73 chiarisce inoltre che:
– L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Con il messaggio 2505 prima e con la circolare 73 l’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022.
La misura viene riconosciuta dal datore di lavoro nel cedolino paga previa dichiarazione da parte del lavoratore (privato), di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui all’art. 32, commi 1 e 18.
Si tratta dei trattamenti di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito di cittadinanza.
Con il messaggio 2505 in primis e in seguito con la Circolare 73 l’INPS chiarisce che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio e gli altri requisiti richiesti, con:
– la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto;
– in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio 2022.
Il bonus di 200 euro è erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e spetta anche in assenza di retribuzione in quanto la stessa risulti azzerata a causa di “eventi tutelati quali, a titolo esemplificativo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o in caso di fruizione di congedi.
- Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022
L’INPS, con il successivo messaggio n. 2599 del 24 giugno 2022, torna ad occuparsi dell’indennità 200 euro spettante ai lavoratori dipendenti con riferimento alla dichiarazione che questi ultimi sono tenuti a presentare al fine di affermare di:
– non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Istituto fornisce un fac-simile di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Dati da autocertificare
Nel modello il lavoratore dichiara:
– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
– che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;
– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
– di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.
- Messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022
Nel messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, l’INPS comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro.
E’ aperto il canale di presentazione delle domande di indennità una tantum pari a 200 euro da parte dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, domestici, stagionali, a tempo determinato, nonché per i lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio. Nel messaggio n. 2580 del 2022, l’INPS fornisce le indicazioni su come e quando presentare le domande.
Per queste categorie di lavoratori la presentazione della domanda può essere effettuata entro:
– Il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
– il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.