L’Inps fornisce le indicazioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il bonus nel mese di luglio 2022.
Con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, l’INPS recepisce le disposizioni che estendono il bonus una tantum anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (ad esempio in caso di malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione).
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo.
Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Nella circolare sono indicate le istruzioni per il recupero da parte dei datori di lavoro dell’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022.