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Autotrasporto: riduzione compensata pedaggi autostradali 2020- Delibera MIMS

Il MIMS-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 4 del 10 giugno scorso, in corso di pubblicazione sulla GU, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2020, che proceduralmente si articola 2 Fasi.
La Fase 1 – prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 giugno 2021 e fino alle ore 14.00 del 28 giugno 2021, esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).
La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima che ha le seguenti tempistiche:

– inserimento dati relativi alla domanda: a partire dalle ore 9.00 del 21.07.2021 e fino alle ore 14.00 del 6.08. 2021;

– firma ed invio della domanda: a partire dalle ore 9.00 del 23.08.2021 e fino alle ore 14.00 del 2.09.2021

Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall’1.01.2020 al 31.12.2020, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV,  EuroVI o  superiore, o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4  se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando tale limite, è prevista un’ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo quanto previsto al punto 8, Titolo I,  della Delibera.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2019 ovvero nel corso dell’anno 2020 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella Delibera.

Il testo della Delibera è reperibile al seguente link: https://www.alboautotrasporto.it/documents/20182/23345/Delibera+Pedaggi+n+4-2021+transiti+2020/9749b6f8-480e-40fd-b16e-fa755b8367c5

Link CC Albo autotrasporto-servizio gestione pedaggi https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi