Notizie Associative
Autotrasporto-pacchetto mobilita’- Circolare Ministero Interno 16.03.2021

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 16.03.2021, prot. n. 300/A/2356/21/111/2/2, ha illustrato le illustrato il contenuto del Pacchetto Mobilità, riepilogando gli atti normativi di cui si compone tale provvedimento e con le rispettive date di entrata in vigore, per poi soffermarsi sulle disposizioni in materia di periodi di guida e riposo dei conducenti.

Il Pacchetto si compone delle seguenti disposizioni:
1. il Regolamento (UE) 2020/1054 (entrato in vigore il 20.08.2020, tranne alcuni articoli che entreranno in vigore a fine dicembre 2024) che apporta modifiche al Regolamento (CE) 561/2006 (tempi di guida e di riposo, interruzioni alla guida, ecc.) e al Regolamento (UE) 165/2014 (posizionamento cronotachigrafi);
2.  il Regolamento (UE) 2020/1055, entrato in vigore il 20.08.2022, ma le cui disposizioni saranno efficaci dal 21.02.2022, che modifica il Regolamento (CE) 1071/2009, il Regolamento (CE) 1072/2009 e il Regolamento (UE) 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;
3. il Regolamento (UE) 2020/1056 riguardante le informazioni elettroniche sul trasporto merci, entrato in vigore il 20.08.2020 ed efficace dal 21.08.2024 (tranne alcune disposizioni che sono entrate già in vigore ad agosto 2020);
4. la Direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sulla Direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2014/67/UE, in materia di distacco dei conducenti, modifica la Direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi dei Regolamenti 561/2006 e 165/2014 e il Regolamento 1024/2012 riguardante la cooperazione amministrativa degli Stati membri. La Direttiva deve essere recepita entro il 2.02.2022.
Nelle schede allegate alla circolare ministeriale sono evidenziate le principali modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2020/1054 al Regolamento 561/2006 (all. 1) e al Regolamento 165/2014 (all. 2).

REGOLAMENTO 561/2006

• AMBITO DI APPLICAZIONE ESENZIONI E DEFINIZIONI

Con la modifica all’art 3 lettera a-bis) l’esenzione per i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione è stata estesa anche all’ipotesi in cui il veicolo è utilizzato per la consegna di merci prodotte artigianalmente. Alle previgenti condizioni in presenza delle quali i trasporti sono esenti dall’applicazione del regolamento è stata aggiunta la condizione per cui il trasporto non deve essere eseguito per conto terzi.
La nuova lettera h bis) dell’art. 3 prevede l’esenzione dei veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e a condizione che la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo. Tale disposizione è necessario che sia coordinata con quella dell’art. 2 che ha previsto che, dal 1.07. 2026, che dispone l’obbligo di avere il dispositivo di controllo i veicoli impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate.
La nuova lettera r) dell’art. 4 ha la finalità di chiarire l’ambito di applicazione delle esenzioni previste in caso di operazioni di “trasporto non commerciale”, trattandosi di trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un’attività commerciale o professionale.

• INTERRUZIONI, PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERI E SETTIMANALI

La modifica dell’art. 7, che ha recepito il contenuto della nota orientativa n. 2 della Commissione Europea, dispone che deve essere considerata come interruzione il periodo di 45 minuti di disponibilità trascorso dal secondo conducente seduto accanto a chi guida senza prestargli assistenza attiva. In caso di multipresenza, il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione (non frammentata) non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo. Se si va oltre i 45 minuti si deve considerare il periodo come disponibilità.
L’ art. 8 riguarda i riposi settimanali regolari e ridotti:
– riposo settimanale ridotto: è stata aggiunta la possibilità di effettuare nell’ambito dei trasporti internazionali, 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che nel corso di 4 settimane consecutive, il conducente effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 regolari e che i periodi di riposo ridotto vengano fruiti nel corso di un trasporto internazionale e iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore e al di fuori del Paese in cui è residente il conducente;

– ogni riduzione del periodo di riposo settimanale debba essere compensata da un periodo di riposo equivalente. La compensazione di un singolo periodo di riposo settimanale ridotto deve essere effettuata interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è fruito della riduzione. La circolare precisa che la compensazione di 2 riposi settimanali ridotti consecutivi deve essere effettuata subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due ridotti consecutivi;
– introduzione del divieto di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo e di tutti i periodi di riposo che, per effetto della compensazione sono superiori alle 45 ore, principio già affermato dalla CGUE. Tali riposi devono essere effettuati in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici, eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro. I conducenti potranno essere sanzionati solo quando vengono sorpresi a fare un riposo settimanale regolare all’interno del veicolo al momento del controllo (sanzione applicabile: art. 174, comma 7, CDS);
– è fatto obbligo alle imprese di trasporto di organizzare l’attività dei conducenti, affinché rientrino alla sede dell’impresa o nel luogo di residenza nell’arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto.
L’art. 9 tratta la tematica del periodo di riposo a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario. In particolare, nella fruizione di:
·        un periodo di riposo settimanale ridotto o di riposo giornaliero regolare, il conducente deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta e può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di un’ora complessivamente;
·        un riposo settimanale regolare, il conducente che dispone della cabina letto, perché la tratta deve essere almeno pari alle 8 ore, può eseguire altre attività al massimo in 2 occasioni per non più un’ora complessivamente.​

·        DEROGHE
Con la modifica dell’ art. 12, vengono introdotte due nuove deroghe, in presenza di circostanze eccezionali e senza compromettere la sicurezza della circolazione. Il conducente, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale, può superare:
– al massimo di 1 ora, il periodo di guida giornaliero e settimanale;
– al massimo di 2 ore, il periodo di guida giornaliero e settimanale e in tal caso la condizione di effettuare il riposo settimanale riguarda solo l’ipotesi di riposo regolare e a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. Non è possibile derogare anche al termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero.

Si evidenzia che la circolare afferma che i due sforamenti orari possono essere alternativi, pertanto  l’estensione concessa può riguardare:
– il solo periodo di guida giornaliero;
– il solo periodo di guida settimanale;
– entrambi i periodi di guida contemporaneamente considerati.
Tuttavia, il Ministero precisa che le deroghe non estendono gli effetti alle ore di riposo giornaliero o settimanale da effettuare, perché le stesse devono essere fruite senza ulteriori riduzioni rispetto a quelle normativamente previste ed inoltre le deroghe NON consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida.
E’ stato, inoltre, introdotta una modifica nell’ ultimo comma dell’art. 12 che prevede un obbligo di compensazione per il quale il conducente deve effettuare un periodo di riposo di durata equivalente al periodo di estensione interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui fruisce della deroga ed insieme ad altri eventuali periodi di riposo. Il riposo in questione non deve essere frazionato e va fruito insieme agli altri periodi di riposo.
Anche per le nuove deroghe, il conducente ha l’obbligo di riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

Regolamento 165/2014
La circolare ministeriale precisa, anzitutto, i termini dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni modificate dal Regolamento 2020/1054.
Il 20.8.2020 sono entrati a regime gli artt. 22 e 34 in materia di controlli sull’uso del tachigrafo

All’ art. 22, la sostituzione dei commi 3 e 4 del paragrafo 5, relativi alla rimozione dei sigilli del tachigrafo in occasione dei controlli, hanno introdotto la possibilità per il funzionario di controllo di sostituire il sigillo rimosso, con una specifica procedura che deve seguita dallo stesso funzionario quando procede alla rimozione dei sigilli al fine di verificare il corretto funzionamento del tachigrafo. È stato aggiunto il comma 5 che introduce un’eccezione all’obbligo di controllo e calibratura del tachigrafo da parte dell’officina nel caso in cui questi ultimi siano rimossi o rotti per finalità di controllo.
Le modifiche all’art. 34 incidono invece sulle registrazioni delle attività del conducente sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente.
Con la modifica del paragrafo 5, lettera b) punto iv), viene introdotto l’obbligo per il conducente di commutare il dispositivo sul simbolo “” (lettino) oltre che per registrare l’inizio delle interruzioni di guida e periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi per malattia.
Con la modifica del paragrafo 5, lettera b) punto v), è previsto l’obbligo per il conducente di commutare sul il simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” in aggiunta al simbolo “” lettino) per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario.
Inoltre, un’ulteriore modifica all’art. 34, impone anche ai conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico,  di riportare sul foglio di registrazione l’indicazione relativa al simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Si richiede anche l’annotazione del simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Tale obbligo è prescritto anche per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale (indicazione del simbolo del paese in cui si fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché del porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario). La sua validità è fissata al 2 febbraio 2022.