Notizie Associative
Autotrasporto: cqc – circolare ministero interno 13.07.2021

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 13 luglio scorso che dà seguito a quella del 4 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (in risposta ad alcuni quesiti pervenuti) e, con particolare riferimento al trasporto in conto proprio e alla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per attestare che la guida non costituisca l’attività principale del conducente stesso.
La circolare si è soffermata sulle deroghe previste dall’art. 16 del decreto legislativo 286/2005 e, in particolare:
·        Art.16, comma 1, lettera g)
A seguito delle modifiche introdotte al decreto suddetto nel 2020, per l’applicazione della deroga non è più necessario che il trasporto sia eseguito a fini privati, ma è sufficiente che sia eseguito per fini non commerciali, ossia cioè senza remunerazione.
Tuttavia, la deroga non può riguardare il trasporto in conto proprio che per definizione è un trasporto commerciale per le finalità dell’impresa. Rientra invece nella deroga la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti – quali associazioni o onlus – che non svolgono, nemmeno in maniera residuale, attività commerciale (senza scopo di lucro), né prevedono una remunerazione per il servizio di trasporto effettuato.

·        Art.16, comma 1, lettera h)
La deroga riguardante il trasporto di materiale, attrezzature e macchinari utilizzati dal conducente
nell’esercizio della propria attività – a condizione che la guida non costituisca attività principale – può essere fruita dal trasporto in conto proprio, qualora siano presenti contemporaneamente due specifiche condizioni:
a) la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente (cioè deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo);
b) il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività (per esempio, nel settore dell’edilizia).

·        Art.16, comma 2, lettera c)
La deroga sul “trasporto occasionale” che non incide sulla sicurezza stradale trova applicazione nel trasporto in conto proprio soltanto se ricorrono contemporaneamente tre specifiche condizioni:
a) l’autista non deve avere la qualifica di conducente professionale, ma lo stesso deve essere assunto per svolgere mansioni diverse (magazziniere, ecc);
b) il trasporto non deve costituire la principale fonte di reddito del conducente;
c) il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (non deve essere un trasporto eccezionale).

Documentazione per comprovare che la guida non costituisce attività principale del conducente
La normativa vigente non prevede alcun obbligo sulla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per comprovare la sussistenza di tale requisito. Pertanto, la circolare dispone che può essere  valido qualsiasi documento.
Tuttavia, resta ferma la possibilità degli organi di controllo di verificare dal tachigrafo – qualora  presente sul veicolo – se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo giorno del mese) sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.