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Autotrasporto: chiarimenti dimostrazione requisito idoneita’ e stabilimento finanziaria-circolare MIMS

Il MIMS, con circolare del 23 agosto scorso, ha fornito chiarimenti riguardo alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria ex art. 7, Regolamento (CE) n. 1071/2009, alla luce delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/698 e n. 2021/267, a seguito di quesiti pervenuti da DGT, UMC e Associazioni di categoria.

Ha precisato che le imprese per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al R.E.N devono dimostrare, oltre a possedere altri requisiti, anche la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria, che deve essere attestata da specifica documentazione e secondo determinate modalità:

  1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
  2. mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
  3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall’articolo 1, comma 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;

Dal terzo anno di esercizio della professione di trasportatore su strada non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la polizza di responsabilità civile professionale.
Le imprese in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la prevista documentazione atta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.
Riguardo alle imprese che dimostrano l’idoneità finanziaria con le modalità previste di cui al punto 1, la circolare chiarisce che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l’attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.
Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all’esercizio della professione, qualora constatino la mancanza del suddetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1.09.2020 – 31.12.2020, considerato dal Regolamento 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (al quale pertiene il periodo 1.01.2021 – 30.06.2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle che sono state rilasciate secondo le modalità indicate ai punti 2 e 3, possono prolungare, come stabilito nel suddetto Regolamento (UE) n. 2021/267, il termine – che comunque non ha carattere di automaticità – del procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 1071/2009, fino ad un massimo di dodici mesi
Inoltre, la possibilità di concedere l’estensione del termine procedimentale da 6 a 12 mesi), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’UMC competente abbia avviato il procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009 – constatando la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo 1.09.202-30.06.2021, purché esso non sia già concluso.
Resta fermo che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione del requisito dell’idoneità finanziaria e dello stabilimento non potrà eccedere l’arco temporale di dodici mesi continuativi.