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Autotrasporto: Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada – Decreto MIMS

Il MIMS, con decreto 8 aprile 2022, n. 145, a firma del Capo Dipartimento della Mobilità Sostenibile, ha recepito modifiche introdotte ai Regolamenti 1071/2009 e 1072/2009, apportate dal Regolamento n.2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada (Mobility Package).

Il decreto sarà pubblicato sulla GU ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono elencate le novità contenute nel provvedimento.

Ambito di applicazione

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974 n. 298), dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Per quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate rimangono gli adempimenti previsti dal Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020: possesso dei 4 requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di trasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori (3 requisiti: onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria) e dimostrare anche di possedere il requisito dello stabilimento.

Viene stabilità l’inapplicabilità per l’accesso al mercato dell’art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate. Conseguenza di ciò per accedere alla professione è sufficiente avere anche un solo veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto contratto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro (infatti, vengono meno le 80 tonnellate con il nuovo decreto cui va affiancato il Regolamento 1055/2020 che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori e più restrittive, decadendo così la previsione che richiedeva veicoli di classe Euro V per l’accesso al mercato).

Requisito di stabilimento

Permane per la dimostrazione del requisito dello stabilimento la soddisfazione delle disposizioni contenute nel Decreto MIT 25 gennaio 2012.

Le imprese già esercenti sono tenute ad aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del decreto osservato; invece, per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio devono dimostrare tale requisito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020.

Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall’art.5, comma 1, lettera g), del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase – solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio

Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

Requisito di onorabilità

Tale requisito è sussistente qualora sia posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:

a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del CDA, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;

d) dall’impresa, in quanto applicabile.

Per la dimostrazione del requisito, nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, par. 2-bis, del Regolamento 1071/2009, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, decreto legislativo 395/2000.

Requisito di idoneità finanziaria

Restano valide le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del Regolamento 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).

La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi enunciati dall’art.7, par. 1, primo comma, lett. a), b) e c), del Regolamento 1071/2009), ovvero:

a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore;

b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e

c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.

L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 tonnellate.

È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 tonnellate, che devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento 1071/2009.

A seguito della modifica dell’ambito applicativo dei Regolamenti, le imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada sono chiamate a indicare quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

Qualora il gestore sia in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci se dimostra di aver svolto le relative funzioni presso imprese della tipologia su menzionata per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci è, invece, richiesto per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.