Al 50% il fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione
Con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Con la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2025) ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.