L’Inps con il messaggio n. 2598/2023 fornisce chiarimenti in merito al recupero degli esoneri in oggetto per i periodi pregressi.
L’Istituto facendo seguito alle circolari n. 57 e 58 del 2023, fornisce precisazioni in merito alla corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni/trasformazioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per quelle effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022.
Le indicazioni dell’Inps fornite nel messaggio n. 2598/2023 per l’esposizione nel flusso Uniemens sono infatti differenziate tra esonero relativo al secondo semestre 2022 e quello relativo al 2023.
In particolare, i chiarimenti forniti riguardano, per la circolare n. 57 e per la circolare n. 58, la “Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri” (paragrafo 9) e i “Datori di lavoro agricoli” (paragrafo 11).
ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36 e DONNE SVANTAGGIATE
In entrambi i casi relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021.
Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Per ragioni di completezza, si rammenta inoltre che per il riconoscimento dell’esonero i datori di lavoro devono rispettare le condizioni di regolarità contributiva (legge n. 296/2006) nonché i principi generali di fruizione degli incentivi indicati nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015. L’agevolazione è inoltre subordinata alla realizzazione di un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) secondo la disciplina comunitaria (art. 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014).
Per tutto quanto non contenuto nella presente news, si rinvia al testo del messaggio Inps in esame.