Il Ministro del Lavoro, con appositi Decreti, ha modificato gli art. 5 e 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per la parte riguardante il contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e la sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo.
Il Ministero del Lavoro, con il primo provvedimento, il D.M. 193/2021, fissa l’adeguamento a 39,21 euro del contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascuna unità non assunta in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il versamento deve essere effettuato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.
Con il secondo provvedimento, il D.M. 194/2021, il Ministero ha adeguato le sanzioni amministrative ex art. 15, comma 1, L. 68/99, sulla base del criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili (scadenza invio 31 gennaio di ciascun anno) la sanzione amministrativa sarà pari ad € 702,43, maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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