Apprendistato di primo livello: sgravio contributivo totale

L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo del 100% previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 da aziende fino a nove dipendenti, così come previsto dalla legge di Bilancio 2022.

L’ agevolazione prevista dall’art.43 del D. Lgs 81/2015 esonera i datori di lavoro sino a nove dipendenti dal pagamento dei contributi previdenziali per il primo triennio di rapporto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Permane l’aliquota a carico dell’apprendista pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e che, in caso di conferma, si mantiene per ulteriori 12 mesi dopo la conclusione del periodo formativo.

Requisito dimensionale

L’INPS specifica, inoltre, che:

  • il requisito dimensionale non superiore a nove dipendenti deve sussistere solo al momento dell’assunzione dell’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi;
  • ai fini della durata dello sgravio si deve tener conto dei precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In questa circostanza, lo sgravio è riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto al totale dei 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.

Tipologia contrattuale

Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Il titolo di studio da conseguire può essere il seguente:

– qualifica e diploma professionale;

– diploma di istruzione secondaria superiore;

– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).                    

Condizioni

Il datore di lavoro deve:

– risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Cassa Integrazione apprendisti

L’INPS ricorda che la legge di Bilancio 2022 dispone l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato (compreso l’apprendistato di primo livello) per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale obbligo contributivo sussiste per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Sul punto, L’INPS si riserva di intervenire con una successiva circolare per diffondere ulteriori istruzioni.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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