L’Inps, con il messaggio n. 2215/2023, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto al nuovo “ammortizzatore sociale unico” introdotto dal DL Alluvione.
Facendo seguito alla nostra news del 12 giugno, riportiamo gli ulteriori chiarimenti dell’INPS a maggiore approfondimento di quanto già previsto dalla circolare n. 53/2023.
Premessa
In via preliminare, si ricorda che, ai fini dell’ammissione alla misura in esame, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al decreto Alluvione alla data del 1° maggio 2023.
Al riguardo, l’Inps ha chiarito che, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 2 maggio 2023.
Impossibilità legata all’azienda
Ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale unico per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, l’Inps ha precisato che tale impossibilità non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. L’Istituto ha inoltre ricordato che, in tal caso, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Impossibilità legata al lavoratore
Nel caso in cui, invece, il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato, residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati, l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al citato decreto.
L’Inps ha inoltre ricordato che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Infine, l’Istituto ha confermato che il file, compilato secondo il tracciato e le regole di cui all’Allegato n. 3 della citata circolare n. 53/2023, potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.