Agenzie di viaggio e tour operator: domanda on line per lo sgravio

Le agenzie di viaggio e i tour operator hanno tempo fino al 9 settembre 2022 per presentare la domanda on line con cui prenotare i fondi per lo sgravio contributivo totale.

L’INPS con la circolare n. 89 del 27 luglio 2022, fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator(vedi nostra precedente news), con particolare riguardo al procedimento di quantificazione dell’esonero spettante.

Si precisa che, con apposito messaggio, saranno successivamente fornite le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro beneficiari

L’Inps nel messaggio 2712/2022 aveva definito la platea dei destinatari dell’esonero, costituita dalle agenzie di viaggio e dai tour operator con codice ATECO appartenente alla divisione 79, a cui l’istituto ha attribuito entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione il codice di autorizzazione (CA) “2J”.

Natura dell’esonero contributivo

Ricordiamo che l’agevolazione in trattazione consiste in uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale dovuta, per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, per un massimo di 5 mesi, anche non continuativi nel periodo periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022.

Presentazione istanza on-line

I datori di lavoro utilizzeranno il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare ed entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022.

Nella domanda dovrebbero essere fornite le seguenti informazioni:

– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;

– la relativa matricola aziendale;

– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);

– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;

– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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