Agenzia delle Entrate – Ulteriori istruzioni operative c.d. Bonus Natale

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 del 19 novembre 2024 ritorna a fornire indicazioni per l’erogazione del cd. “Bonus Natale”.

Facendo seguito ad una nostra precedente news, segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto Legge n. 167/2024 all’art 2 bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024 in merito al bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “Bonus Natale”) – ha fornito ulteriori istruzioni operative, fermo restando, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le modifiche riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

c) abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.

Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga ad un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Inoltre l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto.

L’Agenzia ha precisato che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’art. 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Inoltre, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla consultazione della circolare di cui in oggetto.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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