Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E -Chiarimenti su welfare aziendale per lavoratori con figli a carico

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico, introdotte dal cd. Decreto Lavoro.

Premessa

In particolare, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’articolo 40 del decreto Lavoro prevede un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, e in tale limite massimo include anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse illustrati nella citata circolare.

Ambito oggettivo

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nozione di reddito di lavoro dipendente rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Ambito soggettivo

Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in esame spetta ai soli lavoratori dipendenti “con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 35/E del 2022). In ordine alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,511 . Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il predetto limite è elevato a euro 4.000. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

L’agevolazione in esame è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Modalità di applicazione

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023. L’applicazione della misura agevolativa in esame è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Al riguardo, non essendo prevista dalla norma una forma specifica, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

L’articolo 40 del decreto Lavoro stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Pertanto, in presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Per quanto compatibili, restano fermi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2022.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare in esame.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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