L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 ha fornito istruzioni operative in merito alle disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti, introdotte dall'art 2 bis del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024.
Requisiti soggettivi
In particolare il predetto art. 2 bis ha stabilito per l’anno 2024 l’erogazione di un’indennità , di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.
Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Recupero da parte dell’azienda sotto forma di credito d’imposta
Le somme erogate saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità . A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione. Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verificherà , in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.